Art. 2.

      1. Ai fini della prevenzione delle competenze e della corretta diffusione della terapia con farmaci anticoagulanti, i piani sanitari e gli altri strumenti di programmazione, di cui all'articolo 1, indicano alle aziende sanitarie locali, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi più idonei per:

          a) individuare le patologie che necessitano di terapia con farmaci anticoagulanti;

          b) programmare gli interventi sanitari sulle patologie di cui alla lettera a).

      2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali si avvalgono dei centri per la sorveglianza degli anticoagulanti, ove esistenti, riuniti nella Federazione centri sorveglianza anticoagulati (FCSA), in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali.
      3. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, presenta annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di terapia con farmaci anticoagulanti.